PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici che sono stati iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, o che avevano titolo all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e successive modificazioni, che prestano servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado o vi prestavano servizio all'atto del collocamento in quiescenza, sono inquadrati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.